E' possibile scaricare la scansione dello Statuto originale
dell'Associazione P.R.I.S. cliccando su questo LINK
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Di seguito la versione testuale dello Statuto:


Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione “Pratiche della relazione e dell’integrazione sociali”,d’ora in poi denominata con l’acronimo delle sue lettere iniziali PRIS, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, ed in conformità dell’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4
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Art. 2. Sede

1. L’associazione ha sede in Torino, via Exilles, 40 - 10146
2. L’associazione inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo , può istituire sedi: secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, tutte dipendenti dalla sede centrale.
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Art. 3 Scopo

L’associazione “PRIS” si prefigge i seguenti scopi:
Valorizzare, promuovere e tutelare la specifica attività svolta dai propri associati professionisti delle pratiche della relazione e dell’integrazione sociali;
Delineare e definire gli standard formativi per i singoli professionisti aderenti all’associazione;
Valutare ed attestare specifici organismi atti alla formazione secondo gli standard definiti;
Attestare ai sensi di Legge specifici iter formativi secondo gli standard definiti dall’associazione;
Determinare i requisiti per l'iscrizione dei soci;
Rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n°4.;
Predisporre e conservare un elenco dei professionisti associati;
Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo;
Effettuare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio;
Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;
Stabilire, mantenere e coltivare i rapporti di dialogo e di confronto con enti, autorità ed associazioni operanti in settori affini, sia italiani che internazionali;
Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;
Organizzare e promuovere attività di studio, convegni, seminari , congressi, dibattiti, il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;
Creare uno spazio di condivisione di lavoro, di studio, di sperimentazione e di confronto;
Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari;
Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi dei professionisti rappresentati ;
Predisporre strumenti a tutela dell’utenza ai sensi della Legge 4/2013.
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Art. 4 Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a. Quote associative annue;
b. Contributi straordinari dei soci;
c. Donazioni e/o erogazioni e/o lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche;
d. Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali;
e. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
f. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.


Le quote associative annue devono essere pagate in un’unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno.
Le quote associative annue sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci;
il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione dopo il 31 maggio dell’anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
Le quote associative sono intrasmissibili, irripetibili e non rivalutabili.

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Art. 5 Uscite dell’Associazione

Le uscite dell’associazione sono costituite da:
a. Uscite per la gestione annuale dell’esercizio.
b. Uscite straordinarie quali quelle destinate all’incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare la stato patrimoniale dell’associazione.
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Art. 6 Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
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Art. 7 Soci

1. Possono aderire all’associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano i requisiti idonei così come definiti dall’associazione in apposito Regolamento.

I soci dell’associazione si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari
 
a) Soci fondatori: tutti i firmatari dell’Atto costitutivo

b) Soci ordinari: tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nello Statuto e Regolamento. L’Operatore delle pratiche della relazione PRIS è un professionista in possesso di una laurea umanistica almeno di primo livello triennale, ha pubblicato almeno due contributi sotto forma di libri, articoli in riviste o siti web in settori collegati, ha tenuto conferenze e attività inerenti alla buona pratica delle relazioni.

Possono diventare soci ordinari coloro che, pur non in possesso dei requisiti di cui sopra, abbiano frequentato un corso triennale tra quelli identificati come validi da PRIS ai fini dell’iscrizione.

c) Soci onorari: personalità o enti nominate dal Consiglio Direttivo che si sono distinte per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi dell’associazione, in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell’associazione. I membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci senza diritto di voto e non possono ricoprire incarichi sociali;

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui alla domanda accolta segua il pagamento della quota.
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Art.8 Altri aderenti

Tutti i soggetti che non sono in possesso dei requisiti per divenire soci, ma che intendono promuovere e condividere le iniziative e le finalità dell’Associazione.
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Art. 9 Doveri dei soci

I soci sono obbligati:
a. All’osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente Statuto.
b. All’osservanza delle norme deontologiche fissate dall’associazione.
c. All’osservanza dei regolamenti interni fissati dall’associazione con particolare riferimento all’obbligo dell’aggiornamento permanente.
d. Al pagamento della quota sociale annua stabilita su proposta del Consiglio direttivo,ratificata dall’Assemblea.
e. A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.
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Art. 10 Elettorato attivo e passivo

1. L’elettorato attivo spetta a tutti i soci,ad esclusione dei soci onorari.
2. L’elettorato passivo spetta a tutti i soci,ad esclusione dei soci onorari.
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Art.11 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio può venire meno:
a. In caso di dimissioni volontarie.
b. In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
c. In caso di morosità nel pagamento della quota sociale per oltre un anno.
d. In caso di condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall’associazione.
e. Per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri.
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Art. 12 Organi dell’associazione

1. Sono organi dell’associazione:

a.L’Assemblea

b.Il Consiglio Direttivo

c. Il Presidente

d. Il Vicepresidente

e. Il Tesoriere

f. Il Segretario Generale

g. Il Collegio dei Revisori dei Conti(o Revisore)

h. Il Collegio dei Probiviri

i. Il Comitato Scientifico
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Art. 13 Assemblea

1. L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
2. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
3. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante comunicazione postale o comunicazione elettronica indirizzata a tutti i soci o con avviso pubblicato su sito web o con affissione nella sede sociale. L’avviso di convocazione dovrà elencare gli argomenti all’ordine del giorno.
4. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci .Ogni socio è titolare di un voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa. I soci onorari non hanno diritto di voto,ma possono partecipare in qualità di uditori. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
5. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti.
6. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
7. L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con voto palese,mentre per l’elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e di esse sarà redatto verbale.
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Art.14 Assemblea ordinaria

1. All’Assemblea ordinaria spettano le seguenti competenze:
a. Eleggere il Presidente,i membri del Consiglio direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

b. Discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio direttivo.
c. Ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla determinazione delle quote di iscrizione annuali.
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Art. 15 Assemblea straordinaria

1. All’Assemblea straordinaria spettano le seguenti competenze:
a. Modificare lo Statuto.
b. Incorporazione, fusione o scissione dell’associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano.
c. Scioglimento dell’associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.
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Art. 16 Consiglio direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7.
- Possono eleggere i membri del Consiglio direttivo tutti i soci ,ad eccezione dei soci onorari.
- Possono essere eletti come membri del Consiglio Direttivo,tutti i soci ad eccezione dei soci onorari.
- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.

- Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:
a. Il Vicepresidente.
b. Il Tesoriere.
c. Il Segretario Generale.

- In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio direttivo , gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante fra i primi dei non eletti sino alla prima convocazione utile dell’Assemblea dei Soci.
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Art.17 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ,salvo le ipotesi indicate nel presente Statuto in cui è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri al suo interno . Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

Il Consiglio Direttivo:
a. È l’organo esecutivo e di politica professionale dell’associazione e cura l’esecuzione delle delibere assembleari;

b. Predispone,su proposta del Tesoriere, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea.
c. Propone all’Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali.

d. Procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci.
e. Delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci.
f. Formula,modifica ed approva i Regolamenti ed il Codice Deontologico ;

g. determina l’ammontare della quota associativa e di eventuali contributi integrativi,da sottoporre a ratifica dell’Assemblea ;

h.Può costituire commissioni di valutazione,studio e/o ricerca;

i.E’l’organo competente a svolgere ogni altra attività finalizzata alla realizzazione degli scopi associativi e che non sia espressamente riservata ad altri organi.
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Art. 18 Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza..
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.
4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente .

5.Qualora il numero dei componenti il Consiglio Direttivo diventi inferiore a 2/3 della composizione originaria,il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente procederà alla convocazione dell’assemblea dei Soci per le nuove nomine.
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Art. 19 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne firma le delibere. Il Presidente assume provvedimenti d’urgenza relativi all’esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono. In caso di assenza o impedimento , la rappresentanza dell’Associazione va al Vice-Presidente.
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Art.20 Vicepresidente,Tesoriere, Segretario

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce sino alla prima Assemblea utile;

Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione del patrimonio dell’associazione, relaziona al Consiglio Direttivo dell’ andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

Il Segretario Generale, su incarico del Consiglio di Presidenza Nazionale, cura la gestione organizzativa dell’associazione.
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Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti,ove costituito, esercita la sorveglianza sull’andamento amministrativo dell’Associazione e ne verifica i bilanci, relazionando l’Assemblea. Esso è composto da 1 a 5 membri eletti dall’Assemblea.

Alla carica di revisore dei conti possono essere eletti non soci.

Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
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Art. 22 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.
Possono eleggere i membri del Collegio dei Probiviri tutti i soci,ad eccezione di quelli privi del diritto di voto;
Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti i soci e anche soggetti estranei all’associazione, ma dotati di particolari competenze;
Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra questi e l’associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dal regolamento.
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Art. 23 Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell’associazione.
2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico il quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina provvede a segnalare al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale ratifica della nomina.

3. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci nonché soggetti esterni all’associazione, purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici.
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Art.24 Cariche sociali e incompatibilità

- Tutte le cariche sociali hanno durata di 3(tre)anni

- La carica di Presidente e quella di consigliere non è rinnovabile per oltre 2 mandati consecutivi;

- La carica di Presidente,Consigliere,Proboviro e Revisore sono tra loro incompatibili

- L’Associazione si impegna a rimuovere ogni eventuale forma di incompatibilità;

- Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito ad eccezione delle cariche di Revisore dei Conti svolte da soggetti esterni all’associazione.
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Art. 25 Scioglimento

1. È causa di scioglimento dell’associazione la riduzione del numero di soci a meno di tre.
2. Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 () degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
3. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
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Art. 26 Disposizioni fiscali

1. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
2. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

3. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l’effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.
4. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.
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Art. 27 Disposizioni finali

1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato dal Consiglio Direttivo attraverso l’emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.
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Art.28 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
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